Logo Bluferries

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

Bandiera Italiana  Eglish Flag

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

SINTESI

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all’interno dell’Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli con disabilità e a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell’UE.


PUNTI CHIAVE

Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.

Essi includono:

rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;

assistenza adeguata ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;

compensazione di importi compresi tra il 25 % e il 50 % del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;

— trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;

informazioni adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;

— introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;

— istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.

Dal 31 dicembre 2012 si applica il regolamento n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di perdite o danni a seguito di un incidente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 18 dicembre 2012.

CONTESTO

Sito web della Commissione europea sui diritti dei passeggeri - trasporto marittimo

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione
negli Stati membri
Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea
Regolamento (UE) n. 1177/2010 6.1.2011 - GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1-16

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24-46)

Ultima modifica: 20.08.2015

Avviso ai passeggeri

Si informa la gentile clientela che, solo dopo aver presentato un reclamo a Bluferries e decorsi sessanta giorni dall’invio (per viaggi in partenza da porti italiani o in arrivo in Italia da porti extra UE), è possibile rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne, tramite l’apposito sistema telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità, oppure con il modulo da inviare a mezzo posta raccomandata all’indirizzo di Via Nizza n. 230, 10126 – Torino, oppure via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.autorita-trasporti.it

Documenti


Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR)


Se il reclamo, presentato alla società Bluferries (on line o cartaceo), non ha avuto una risposta soddisfacente o non è stato riscontrato entro 30 giorni dalla presentazione, è possibile richiedere la procedura di risoluzione alternativa alla Camera di Commercio di Messina inviando relativa istanza, corredata del documento di identità, della copia del titolo di viaggio e del reclamo già esposto.

Logo CCIAA Messina
Aiuto  |  Mappa  |  Accessibilità Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilità.  |  Credits

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!

Contatti  |  Note legali  |  Partita Iva 03122340833  |  Link